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Protezione internazionale

Lo Studio Legale Filippi fornisce assistenza per il riconoscimento della protezione internazionale.

La protezione può essere richiesta da cittadini non appartenenti all’Unione Europea o da apolidi. Viene concessa in caso di riconoscimento dello status di rifugiato politico o della protezione sussidiaria.

Status di rifugiato politico

Secondo l’art. 2 del D.Lgs. 251/07, può essere riconosciuto rifugiato chi:

  • è cittadino di un Paese extra-UE o apolide;
  • ha un timore fondato di persecuzione;
  • è perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale o opinioni politiche;
  • si trova fuori dal Paese di cittadinanza o, se apolide, da quello in cui viveva;
  • non può o non vuole chiedere protezione al proprio Paese perché il persecutore è il governo stesso o non viene fermato da esso.

Il timore deve essere personale e specifico.
Se la fuga è dovuta a guerre o violazioni generali dei diritti umani, lo status di rifugiato non viene riconosciuto.
Non rientrano tra i rifugiati nemmeno le persone che lasciano il proprio Paese per motivi economici o per cercare un lavoro.

Il richiedente deve fornire documenti e informazioni a sostegno della domanda.
L’esame avviene insieme al richiedente e include:

  • dati personali;
  • cittadinanza;
  • Paesi attraversati;
  • richieste precedenti di asilo;
  • motivi della domanda.

Se il richiedente ha subito persecuzioni o danni, ciò è un forte indizio.
Le persecuzioni possono includere violenza fisica o psichica, leggi o sanzioni discriminatorie, torture, o discriminazioni basate sul sesso o sull’età.

Protezione sussidiaria

La protezione sussidiaria è concessa a chi non è rifugiato ma rischia un grave danno in caso di ritorno nel proprio Paese.
Il danno può essere:

  • condanna a morte;
  • tortura o pene disumane;
  • pericolo di vita a causa di guerra.

Anche se lo status di rifugiato non è riconosciuto, la Commissione deve valutare se esistono i presupposti per la protezione sussidiaria.
La protezione è prevista per chi non può contare sul proprio Stato o su altri soggetti che lo controllano.

Protezione umanitaria

È una forma residuale di tutela.
Viene concessa a chi non ha i requisiti per le altre protezioni ma ha gravi motivi umanitari che giustificano il soggiorno in Italia.

Procedura per la protezione internazionale

La procedura è regolata dal D.Lgs. 25/08.
La domanda può essere presentata:

  • alla polizia di frontiera al momento dell’ingresso;
  • alla Questura, se già in Italia.

La Questura raccoglie le informazioni e le trasmette alla Commissione territoriale.
La Commissione convoca il richiedente per l’audizione entro 30 giorni.
Tiene conto anche della situazione del Paese d’origine.

Ogni decisione deve essere individuale, obiettiva e fondata su un esame approfondito.
La Commissione decide entro tre giorni lavorativi dall’audizione, salvo necessità di approfondimenti.

Ricorso contro il diniego

Se la domanda viene respinta, il richiedente ha 30 giorni per fare ricorso al Tribunale del distretto in cui ha sede la Commissione.
Il termine è ridotto a 15 giorni se il richiedente è trattenuto nei centri previsti dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 25/08.

 

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